- genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne)
- tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
- studente se maggiorenne.
b) avere un nucleo familiare con ISEE ordinario o corrente) in corso di validità fino a € 20.000,00 (Il valore ISEE deve essere determinato sulla base del NUOVO MODELLO ISEE ai sensi del DPCM 159/13. Qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (genitori non conviventi), l’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni. L’ISEE ordinario può essere sostituito dall’ISEE Corrente (con validità sei mesi ai sensi del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 – Decreto crescita e s.m.i.) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo (art. 9 del D.P.C.M. n. 159/13). Si specifica inoltre, sulla base delle disposizioni dell’art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013, ribadite dalla circolare INPS 171/2014: - Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante. - Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell’ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento e collocato presso comunità poiché in tal caso il minorenne è considerato nucleo familiare a se stante. I minori in affidamento temporaneo, invece, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo)
3) lo studente deve: - essere iscritto e frequentare istituzioni scolastiche secondarie statali e paritarie di I e II grado;
- avere la residenza in Basilicata;
- avere una età anagrafica non superiore ai 24anni (tale limite non si applica alle studentesse ed agli studenti disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992);
4) il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado.
5) Possono accedere al beneficio anche gli studenti frequentanti corsi serali, purché non siano già in possesso di un titolo analogo.
6) Qualora lo studente ripetente, si iscriva allo stesso Istituto scolastico e/o allo stesso indirizzo di studi può richiedere il beneficio solo se riferito all’acquisto di libri di testo diversi dall’anno precedente o per libri di testo per i quali non abbia richiesto il contributo gli anni precedenti.