Testo completo
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IL SINDACO
Visto l’art. 1932 del Codice dell’arruolamento militare, approvato con D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
NOTIFICA:
1. Tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri che, con l'arruolamento nell'Esercito (od in altro modo previsto dalla legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992, n. 91), possono diventare tali, che nel corso del corrente anno compiono il diciassettesimo anno di età e che, agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell'articolo 1932 del suddetto decreto legislativo n. 66/2010, sono obbligati a domandare entro trenta giorni da oggi, la loro iscrizione nelle liste di leva ed a fornire chiarimenti che in questa occasione potranno essere loro richiesti.
Allo stesso obbligo sono anche sottoposti, i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza.
Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l'obbligo di farla i loro genitori o tutori.
2. I giovani che non siano domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano la dimora abituale ai sensi dell’articolo 43 del codice civile, hanno facoltà di farsi iscrivere in queste liste di leva per ragioni di residenza.
In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio, nel senso del successivo articolo 44 del codice civile stesso.
3. La pubblicazione del presente manifesto equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva, ai sensi dell’art. 1932, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010.
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.